Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Servizi sociali del Comune di Foggia
Cig: 9108967D5A
Stato: Deserta
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.), DI ACCOGLIENZA E DI MENSA SOCIALE, A MEZZO DI PROCEDURA APERTA CON I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 50/2016 (ARTT. 60, 95-COMMA 2- 142 LETT.A) E SS.MM.II. C.I.G. 9108967D5A
Descrizione: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pronto intervento sociale (P.I.S.), di accoglienza e di mensa sociale, di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016. CPV 85310000-5;
Importo di gara: € 492.788,73
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 483.642,93
- Importo non soggetto a ribasso: € 9.145,80
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Maria Rosaria Bianchi
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 25/02/2022
Data di scadenza bando:
21/03/2022 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
21/03/2022 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
22/03/2022 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 2-determina a contrarre 189-2022.pdf
Bando di gara - 3-BANDO FIRMATO.pdf
DGUE - 4-DISCIPLINARE PIS.PDF
Documento generico di gara - 12-Dichiarazione familiari conviventi.docx
Documento generico di gara - 13-MO - Aperta OEPV - Con Marca (sopra 40K).docx
Documento generico di gara - 15-DGUE PIS.xml
Documento generico di gara - 16-DOMANDA e DICHIARAZIONE ART. 80.docx
Documento generico di gara - 17-OFFERTA ECONOMICA.doc
Documento generico di gara - 1-CAPITOLATO.doc
Documento generico di gara - 8-cig perfezionato.pdf
Chiarimenti
Risposta
Il punto 12.1 del disciplinare di gara, prevede, quale condizione ineludibile per la partecipazione alla relativa gara, il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, il quale, indica le condizioni minime tecnico economico necessarie per la partecipazione.
Detta previsione risulta coerente con il disposto dell’art. 83, comma 1°, lett. a), e comma 3°, del D.lgs. n. 50/2016, in considerazione del quale la partecipazione ad un appalto pubblico richiede il possesso di requisiti di idoneità professionale che, per i soggetti italiani, si concretizzano nell’iscrizione alla Camera di Commercio. E’ opportuno sottolineare che l’appalto in questione non rientra nei settori esclusi e conseguentemente è pacifica, nella presente fattispecie, l’applicazione della richiamata norma di legge.
Pertanto, non soltanto è esclusa qualsiasi possibilità di diversa previsione, ma, anche ove il requisito richiesto non fosse stato espressamente indicato nel disciplinare, costituisce, comunque, regola di gara, in virtù dell’etero-integrazione degli atti di gara con i precetti vincolanti derivanti da disposizioni di legge.
Peraltro, proprio la recente disciplina del terzo settore dettata dal D.Lgs. n. 117/2017, all’art. 11, consente indiscutibilmente l’iscrizione alla Camera di Commercia ai soggetti che ne fanno parte, ed è evidente che l’iscrizione in tali registri assicura una maggiore trasparenza della loro attività, che è ragionevolmente ritenuta – in primo luogo dal Legislatore - condizione indispensabile per potere assumere appalti per conto della P.A.
La circostanza che gli enti del terzo settore abbiano l’obbligo di iscriversi alla Camera di Commercio solo in determinati casi, non incide sulla ragionevolezza della ricostruzione operata: tali enti possono svolgere la loro attività indipendentemente dall’iscrizione alla camera di commercio; ove intendano partecipare a gare di appalto pubbliche devono invece essere iscritti - come ben possono fare sulla base delle vigenti disposizioni di legge - assoggettandosi ad un ben più trasparente regime di pubblicità.
La carenza dell’iscrizione alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione del concorrente.
Il Responsabile del Procedimento
Il punto 12.1 del disciplinare di gara, prevede, quale condizione ineludibile per la partecipazione alla relativa gara, il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, il quale, indica le condizioni minime tecnico economico necessarie per la partecipazione.
Detta previsione risulta coerente con il disposto dell’art. 83, comma 1°, lett. a), e comma 3°, del D.lgs. n. 50/2016, in considerazione del quale la partecipazione ad un appalto pubblico richiede il possesso di requisiti di idoneità professionale che, per i soggetti italiani, si concretizzano nell’iscrizione alla Camera di Commercio. E’ opportuno sottolineare che l’appalto in questione non rientra nei settori esclusi e conseguentemente è pacifica, nella presente fattispecie, l’applicazione della richiamata norma di legge.
Pertanto, non soltanto è esclusa qualsiasi possibilità di diversa previsione, ma, anche ove il requisito richiesto non fosse stato espressamente indicato nel disciplinare, costituisce, comunque, regola di gara, in virtù dell’etero-integrazione degli atti di gara con i precetti vincolanti derivanti da disposizioni di legge.
Peraltro, proprio la recente disciplina del terzo settore dettata dal D.Lgs. n. 117/2017, all’art. 11, consente indiscutibilmente l’iscrizione alla Camera di Commercia ai soggetti che ne fanno parte, ed è evidente che l’iscrizione in tali registri assicura una maggiore trasparenza della loro attività, che è ragionevolmente ritenuta – in primo luogo dal Legislatore - condizione indispensabile per potere assumere appalti per conto della P.A.
La circostanza che gli enti del terzo settore abbiano l’obbligo di iscriversi alla Camera di Commercio solo in determinati casi, non incide sulla ragionevolezza della ricostruzione operata: tali enti possono svolgere la loro attività indipendentemente dall’iscrizione alla camera di commercio; ove intendano partecipare a gare di appalto pubbliche devono invece essere iscritti - come ben possono fare sulla base delle vigenti disposizioni di legge - assoggettandosi ad un ben più trasparente regime di pubblicità.
La carenza dell’iscrizione alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione del concorrente.