Avviso agli operatori economici relativo all'iscrizione all'albo dei fornitori
Premesso che:
- in data 5/8/2021 il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del comune di Foggia per infiltrazioni mafiose e l’affidamento della gestione dell’amministrazione a una commissione straordinaria.
- con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, trasmesso a questo Ente per il tramite della Prefettura di Foggia prot. N. 52779 del 25.08.2021, la gestione del Comune di Foggia, è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, alla Commissione Straordinaria composta da: dott.ssa Marilisa Magno- Prefetto a riposo, dott.ssa Rachele Grandolfo - Viceprefetto e dott. Sebastiano Giangrande – dirigente di II fascia Area I – che esercita, fino all’insediamento degli Organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;
Vista la delibera del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 12 del 17/6/2021 con la quale si deliberava al punto 1.f):
- I Dirigenti, unitamente ai Responsabili dei Servizi ed ai Responsabili del Procedimento, dovranno assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”), con particolare riguardo all’art. 1, commi 52 e 53 (obbligo di consultazione delle cd. “White list” come modificate dalla L. 40/2020), e di quelle di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), con particolare riguardo agli artt. 67, 83 ed 84;
Visto l’art. 100 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136(G.U. 28 settembre 2011, n. 226) che riporta testualmente:
- Art. 100. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Visto l’art. 67 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo che riporta testualmente:
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso
Con la presente si informa che l’iscrizione all’albo dei fornitori dell’Ente è subordinata all’acquisizione da parte del Responsabile dell’albo di:
- Iscrizione alla white list della Prefettura competente o, in alternativa;
- Informazione antimafia ai sensi dell’art. 67 e dell’art. 100 del Dpr 159/2011 (al fine di richiede l’informazione antimafia è necessario trasmettere al Responsabile apposita dichiarazione contenente i dati (C.F. e residenza) dei titolari di cariche di cui alla visura camerale e relativi familiari conviventi (C.F. e residenza) di cui all’art. 85 comma 3 del DPR 159/2011